Capo I - Origine Scopo e Mezzi



Art. 1
La fondazione “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” disposta dai compianti Dott,. Giovanni Sangiorgio Gualtieri fu Domenico e dalla di lui madre Signora Marietta Sangiorgio Sidoti fu Benedetto, vedova del Cav. Domenico Sangiorgio, con testamenti pubblici rispettivamente del 5 giugno e del 9 giugno 1951 e relativo codicillo a quest’ultimo del 28 giugno 1951 in Notar Eusebio Mirone da Catania, ed eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Regione Sicigliana in data 5 dicembre 1952, ha sede nella città di Adrano, nella Casa già dei fondatori in Via S. Pietro n. 29 Essa è disciplinata dalle disposizione conteute nei suindicati testamenti, nel presenta statuto e nel regolamento.
Art. 2
La fondazione ha lo scopo di accogliere, mantenere ed educare bambini poveri ed abbandonati di ambo i sessi fino al compimento dei sedici anni di età, al fine di formarne dei lavoratori e dei galantuomini i maschi e delle buone madri di famiglia le femmine.
Art. 3
La Fondazione dispone di un patrimonio del valore complessivo attuale di circa L. 232.000.000 costituito dai bene immobili di cui ai seguenti dati catastali: - FONDI RUSTICI, in territorio di Centuripe alla partita 8699; in territorio di Adrano alle partite 4093, 4126,4107,6429; in territorio di Biancavilla alle partite 3523 e 3292, in territorio di Paternò alla partita 3516. - FABBRICATI, in territorio di Adrano agli art. 18994, 9611,15204,22055,15206,15204,8388,16580 bis; in territorio di Catania agli artt. 71876, 78436 bis. Inoltre la fondazione dispone dell’uso e dei redditi delle acque di sua proprietà scaturenti dalle sorgenti Ficarazze o Carcaci, Favara, Capervenere,Patellaro, Giobbe e Cartalemme. Il venti per cento del reddito netto sarà anualmente investito in titoli di stato per costituire un fondo di riserva per i bosogni dell’istituto, da impiegare nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.


Capo II - Assunzione e dimora dei bambini




Art. 4
La casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri accoglie i bambini poveri ed abbandonati del Comune di Adrano, con preferenza, secondo le volontà dei fondatori, per gli orfani e fra questi per quelli di minore età. Nel caso di disponibilità di posti si accolgono anche i bambini poveri ed abbandonati dei paesi viciniori. L’ammissione dei bambini è deliberata dal Consiglio d’amministrazione. Non potranno essere ammessi fanciulli affetti da malattie contagiose, mentali o che comunque, abbino bisogno di speciali cure od assistenza sanitaria o che presentino mutilazioni o deformità. Il consiglio di amministrazione terrà in ogni possibile particolare considerazione le domande di ricovero di orfani o congiunti di caduti di guerra, di figli dei mutilati e degli invalidi di guerra.
Art. 5
Per essere ammessi nell’Ospizio i bambini devono essere di sana costituizione ed avere compiuto il quarto anno di età e non superato il sedicesimo.
Art. 6
I ricoverati possono dimorare nell’ospizio sino al compimento del sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il sedicesimo anno di età venga compiuto nel corso dell’anno scolastico o di periodo di istruzione professionale, la dimissione è differita alla fine dell’anno scolastico o del periodo di istruzione professionale.
Art. 7
Alle assistite dimesse per raggiunti limiti di età e che contraggono matrimonio entro i cinque anni dalla data di dimissione dall’Ospizio, è assegnato un contributo per l’acquisizione di quanto strattemante necessario per corredo nuziale, oppure, a distrezione del Consiglio di amministrazione, un corredo
Art. 8
L’ulteriore assistenza ai giovani di sesso maschile dimessi dall’Ospizio e che preseguiranno negli studi, nei casi previsti dal successivo art. 10, sarà attuata mediante l’assegnazione di borse di studio, all’uopo istituite annualmente dal Consiglio di amministrazione.


Capo III - Educazione ed Istruzione


Art. 9
L’educazione e l’istruzione dei ricoverati è affidata ai Reverendi Padri Salesiani di Don Bosco ed Alle Figlie di Maria Ausiliatrice di Sicilia.
Art. 10
A tutti i ricoverati verrà impartita l’istruzione elementare in conformità ai programmi ministeriali. Dopo compiuta l’istruzione elementare, i bambini saranno avviati a dei corsi professionali agricoli od artigiani, assecondando le rispettive tendente e preferenze, e le bambine saranno istruite in economia domestica. I giovani di sesso maschile che dimostreranno durante l’istruzione elementare più spiccata intelligenza e speciale attitudine allo studio, potranno essere avviati dal Consiglio di amministrazione, su parere degli educatori, agli studi medi ed indi, se dimessi dall’Ospizio per limite di età, potranno essere assistiti annualmente mediante borse di studio, giusta quanto è stabilito nel precedente articolo 8, e fino a quando dimostrino di esserne meritevoli per buona condotta e per profitto, in moda da rendere loro possibile il preseguimento degli studi e possibilmente il conseguimento della laurea in medicina.


Capo IV - Amministrazione


Art. 11
La fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione nomintato con apposito decreto del Prefetto della provincia e composta, in conformità alla volontà dei Fondatori, dai seguenti cinque membri: 1. Il Parroco pro-tempore della Chiesa Madre di Adrano o un suo sostituto designato dall’Arcivescovo di Catania; 2. Il Direttore Pro-Tempore della Sede di Catania del Banco di Sicilia; 3. La Signorina Dina De Lorenzo fu Andrea finchè in vita, ed indi altra persona proba ed onesta da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Catania, che durerà in carica quattro anni e che potrà essere riconfermata per i quadrienni successivi; 4. Un rappresentante del Comune di Adrano, nominato dal Consiglio Comunale ogni quattro anni e sempre riconfermabile; 5. Il rappresentante pro-tempore dei Salesiani in Sicilia. Ove alcuno fra i primi due non possa essere o non voglia accettare l’incarico, verrà sostituito con persona proba ed onesta da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Catania e che durerà in carica quattro anni. Essi però cesseranno dalla carica tostochè il Parroco pro-tempore di Adrano od il Direttore pro-tempore della sede del Banco di Sicilia di Catania, accetteranno la carica.
Art. 12
Il Consiglio è presieduto, per volontà dei Fondatori, dal Parroco pro-tempore della Chiesa Madre di Adrano o dal suo sostituto designato dall’Arcivescovo di Catania. Il consiglio elegge nel suo seno un Vice Presidente.
Art. 13
La fondazione avrà il proprio ufficio nel locali della casa dei fondatori, un segretario e se necessario altro personale, il cui numero, qualifica e retribuzione saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 14
Il servizio di tesoreria sarà affidato all’Esattore Comunale o ad un Istituto di credito, ai termini delle disposizione contenute nel Regolamento di contabilità per l’esecuzione della lette 17 luglio 1890 n.6972. Qualora si voglia procedere alla nomna di un tesoriere speciale questo dovrà prestare una congrua cauzione da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e da vincolare nei modi di lette.


Capo V - Attribuzione del Consiglio e del Presidente


Art. 15
Il consiglio provvede all’amministrazione del patrimonio della Fondazione e vigila sul buon andamento dell’Ospizio. Pertanto sono suoi particolari compiti: 1) Adottare il regolamento al presente statuto 2) Tenere al corrente un esatto inventario di tutti i ibeni mobili e immobili ed uno stato dei diritti, credidi, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi 3) Formare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredato dal conto del Tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione 4) Provvede alle alienazioni, locazioni ed altri simili contratti ed altri appalti delle cose ed opere nell’interesse della Fondazione 5) Deliberare sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio 6) Nominare e licenziare gli impiegati ed i salariati 7) Stabilire le norme per il funzionamento dell’Ospizio 8) Determinare il numero degli assistiti e provvedere alla loro ammissione 9) Fare quanto altro occorre per il buon andamento dell’amministrazione dell’Ospizio, ossservate le disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Art. 16
Il Presidente, quale Capo dell’Amministrazione: I) Dirama gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede; II) Propone gli argomenti da trattarsi nelle adunanza del consiglio III) Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio e firma gli atti relativi agl’interessi della Fondazione IV) Consente e stipula i contratti deliberati dal consiglio e quelli obbligatori per legge V) Provvede all’osservanza dei regolamenti VI) Ha la rappresentanza legale ed in giudizio della fondazione e provvede agli atti conservativi e di tutela dei diritti della fondazione stessa VII) Sovrintende agli uffici ed alle istituzioni della fondazione VIII) Può sospendere gli impiegati e i salariati, riferendone nella prima adunanza al consiglio IX) Assiste gli incanti nell’interesse della Fondazione.
Art. 17
Il Vice Presidente nei casi di temporanea assenza ed impedimento nel assume le funzioni.


Capo VI - Norme generali di amministrazione


Art. 18
Le adunanzse del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni mese, le altre ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti, sia per ordine dell’Autorità Governativa.
Art. 19
L’invito, contenente l’ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza, deve essere spedito al domicilio dei Consiglieri tre giorni prima la seduta ed almeno ventiquattro ore nelle convocazioni d’urgenza.
Art. 20
Le deliberazioni del consiglio devono essere prese con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti deli intervenuti.
Art. 21
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone..
Art. 22
I processi verbali delle deliberazioni, che devono essere motivati e contenere un riassunto delle discussioni avvenute, sono stesi dal Segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.
Art. 23
Le deliberazioni per le quali è richiesta l’approvazione del comitato Provinciale d’Assistenza e beneficenza sono pubblicate entro otto giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
Art. 24
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere. Alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati decaduti si provvederà nel modi indicati all’art. 11
Art. 25
I fondi rustici saranno di regola dati in afficco o a mezzadria o colina secondo le consuetudini locali e ciò per maggior vantaggio della Istituzione.


Capo VII - Disposizione generali


Art. 26
Nella prima domenica di ogni mese sarà celebrata con solenne funzione nella Cappella dell casa di Via S. Pietro n. 29 una messa in suffragio delle anime dei Compianti Fondatori e del loro rispettivo padre e marito Cav. Domenico Sangiorgio.
Art. 27
Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si oserveranno le disposizioni testamentarie dei Fondatori, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che in avvenire saranno emanate in materia di fondazioni, di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della infanzia.